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Licenza per Droni, Necessaria o Meno?

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Quelli che noi conosciamo come droni, ma che per il regolamento ENAC sono Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), hanno sviluppato una notevole notorietà nell’ultimo periodo grazie alle aziende che hanno iniziato a costruirne modelli con funzioni avanzate e proponendoli ad un prezzo (relativamente) basso. Una di queste aziende è DJI che con i suoi Phantom dotati di videocamera ha fatto conoscere questo mondo alla massa, infatti ultimamente su YouTube i video con riprese aeree stanno diventando virali (e come dargli torto, riprese del genere sono sicuramente d’effetto!). Non c’è dubbio che questi apparecchi siano divertenti, ma per poterli pilotare serve una licenza? Sì e no, dipende. Facciamo un po’ di chiarezza sull’argomento.

DIFFERENZE FRA AEROMODELLO E SAPR

Nel regolamento ENAC i droni sono distinti in base a due principi: l’uso che ne viene fatto ed il loro peso. Un drone che pesa meno di 25 Kg e che viene utilizzato per soli scopi ludici viene identificato come aeromodello e per questa categoria non serve alcuna licenza o patentino di volo. Nonostante questo ci sono regole da rispettare, qui di seguito riporto l’articolo 35 che regola il comportamento da mantenere durante l’uso degli aeromodelli:

1. L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare la precedenza a tutti.

2. L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le eventuali autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando.

3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se:

a) gli aeromodelli hanno le seguenti caratteristiche:

1) massa operativa al decollo minore di 25 kg;
2) massima superficie alare di 500 dm²;
3) massimo carico alare di 250 g/dm²;
4) massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm³; o massima potenza totale dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
5) a volo libero o a volo circolare vincolato;
6) aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i
bruciatori non superiore a 5 kg;

b) l’attività rispetta i seguenti requisiti:

1) sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni;
3) al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
4) al di fuori dei CTR;
5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.

4. Nel caso non siano soddisfatti uno o più criteri del precedente comma 3, le attività degli aeromodelli devono svolgersi all’interno delle aree istituite da ENAC per le attività aeromodellistiche oppure, in alternativa, in spazi aerei segregati. Permane l’obbligo dell’attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club d’Italia nei casi di voli ad altezze superiori a 70 m AGL. Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al comma 3a), l’operatore deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare dell’Attestato di aeromodellista rilasciato dall’Aero Club d’Italia.

5. In presenza di traffico interferente di altro utilizzatore dello spazio aereo, l’aeromodello non ha diritto di precedenza e deve essere portato ad una altezza di sicurezza tale da non interferire con l’altro aeromobile.

6. L’aeromodellista deve rispettate le eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni locali competenti.

7. Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati
dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.

8. Le manifestazioni aeromodellistiche e l’esercizio degli aeromodelli nel corso delle
manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni
emesse dall’Aero Club d’Italia.

9. Non rientrano nelle prescrizioni del presente Regolamento, gli aeromodelli a volo libero
classe FAI F1 con massa minore a 1,5 kg, quelli a volo vincolato circolare e quelli utilizzati
in luoghi chiusi, “spazio indoor”.

In realtà la questione è relativamente semplice, per poter volare i droni più comuni (quelli che troviamo nei negozi online e fisici, che insomma non richiedono alcuna licenza per ottenerli) basta iscriversi ad un campo di volo (a questi punti però dobbiamo seguire le regole del campo) oppure seguire ciò che è descritto nell’articolo 35. Quando però utilizziamo un drone per scopi non ludici (esempio: riprese aeree per uso non privato), questo viene classificato come Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR). A questi punti è necessaria una licenza, o un semplice attestato, sempre in base alle caratteristiche e l’uso del drone.

ATTESTATO E LICENZA

Il regolamento ENAC prevede che per APR con peso (al decollo) minore di 25 Kg pilotati in condizioni VLOS sia sufficiente un Attestato di Pilota APR, rilasciato da un centro addestramento riconosciuto dall’ENAC dopo apposito corso. Mentre per APR con peso superiore (sempre al decollo) di 25 Kg e/o pilotati in condizioni BVLOS è necessaria una Licenza di Pilota APR rilasciata dell’ENAC. Nella Sezione IV del regolamento sono illustrate tutte le procedure ed i requisiti necessari per ottenere un attestato o una licenza di pilota.


Definizioni e acronimini utili:

AGL – Above Ground Level
ATZ – Aerodrome Traffic Zone
ARP – Aerodrome Reference Point
CTR – Controlled Traffic Region

VLOS – Visual Line Of Sight – distanza entro la quale il pilota è in grado di mantenere il contatto visivo col drone senza dover ricorrere a strumenti ottici o elettronici.
BVLOS – Beyond Visual Line Of Sight – distanza alla quale il pilota non è in grado di mantenere il contatto visivo col drone.

Spero che questa guida abbia risolto qualche dubbio, se comunque avete domande fatele pure qui sotto.

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